Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1910 al 13 giugno 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Le pene stabilite dalla presente legge s'intendono applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo ai termini del Codice penale comune e del Codice penale militare.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Luzzatti - Ciuffelli - Spingardi - Leonardi-Cattolica.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 8 luglio 1910 al 13 giugno 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;395~art5 · fonte del testo

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