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[1]Le pene stabilite dalla presente legge s'intendono applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo ai termini del Codice penale comune e del Codice penale militare.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Luzzatti - Ciuffelli - Spingardi - Leonardi-Cattolica.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 8 luglio 1910 al 13 giugno 1923
