Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067
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[1]Le Amministrazioni governative competenti in questi servizi sono i Ministeri delle poste e dei telegrafi, della guerra e della marina; e un apposito regolamento stabilisce la ripartizione delle rispettive attribuzioni e le modalita' per l'esecuzione della presente legge.
[2]E' costituita una Commissione permanente consultiva per dar parere intorno agli accordi internazionali, allo quistioni d'indole scientifica ed ai casi controversi riguardanti i servizi di cui si tratta.
[3]La stessa Commissione decide in modo definitivo di tutte le controversie di carattere tecnico che possono sorgere, per l'impianto e per l'esercizio delle concessioni di cui all'art. 1.
[4]E' pure competente a determinare la potenzialita' degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici e le modalita' tecniche ed economiche per il loro uso sui piroscafi in servizio di emigrazione, quando l'impianto degli apparati stessi sia stato imposto dal Governo a norma dell'art. 11 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130.
[5]Se la controversia concerne i compensi dovuti per la revoca delle concessioni, per sospensione dell'esercizio o per riscatto degli impianti di cui all'art. 1, il giudizio e' deferito ad un collegio arbitrale, che decide inappellabilmente, composto di tre membri, uno nominato dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del tribunale di Roma. Il Governo puo' delegare la scelta del proprio arbitro alla Commissione suddetta.
[6]Nel caso che nella stessa controversia siano interessati piu' concessionari e questi non possano mettersi d'accordo per la nomina dell'arbitro di loro spettanza, ciascuno di essi propone un nome, e fra i nomi proposti si eseguisce il sorteggio alla presenza di un giudice delegato dal presidente del tribunale di Roma.
[7]E' deferito al regolamento lo stabilire la composizione della Commissione di cui al presente articolo e le norme per il suo funzionamento.
Testo in vigore dal 8 luglio 1910 al 13 giugno 1923
