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[1]Sono riservati al Governo lo stabilimento e l'esercizio degli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, e, in generale, di tutti quelli per i quali, nello Stato e nelle colonie dipendenti, a terra e sulle navi, si impieghi energia allo scopo di ottenere effetti a distanza senza l'uso di fili conduttori.

[2]E' pero' in facolta' del Governo di accordare a qualsiasi persona, ente o amministrazione pubblica o privata, a scopo scientifico, didattico, od anche di servizio pubblico o privato, l'autorizzazione di stabilire ed esercitare impianti di tal natura a terra e sulle navi da diporto o di commercio, previa regolare concessione.

[3]Le concessioni possono essere revocate sentito il parere della Commissione consultiva di cui al primo capoverso dell'art. 2, quando gli impianti si palesino perturbatori di quelli dello Stato preesistenti alla concessione, oppure non rispondano alle condizioni tecniche stabilite nel decreto di concessione.

[4]Contro compensi da determinarsi e da indicarsi esattamente e preventivamente all'atto della concessione, gli esercizi degli impianti concessi possono essere revocati, sospesi od assunti dal Governo, non solo in tempo di guerra, ma altresi' in tempo di pace, sempre quando il Governo stesso lo ritenga necessario od opportuno. E' parimente in facolta' del Governo di addivenire al definitivo riscatto degli impianti medesimi.

[5]Cosi' pure sono in facolta' del Governo le visite alle stazioni non governative e il controllo del loro funzionamento da parte dei suoi funzionari delegati, al fine di constatare l'osservanza delle convenzioni pattuite per quanto riguarda il materiale e l'esercizio delle stazioni medesime.

Testo in vigore dal 8 luglio 1910 al 13 giugno 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;395~art1 · fonte del testo

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