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Nulla e' innovato per quanto agli annunzi che per speciali disposizioni si debbono fare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nella quale seguiteranno pure a pubblicarsi gli annunzi per la provincia di Roma, facendosi per essi analogo supplemento come e' disposto nell'articolo 2.
Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 9 dicembre 2000
