Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1876 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Un esemplare del supplemento anzidetto contenente gli annunzi sara' inviato gratuitamente:

[2]A tutti i municipi della provincia, i quali ne faranno immediatamente affissione all'albo pretorio;

[3]Alle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle Corti d'appello aventi giurisdizione nella provincia;

[4]A ciascuno dei giornali politici o amministrativi che si pubblicano nella provincia stessa.

[5]Sara' provveduto con disposizioni regolamentari alla vendita ed all'associazione del supplemento per gli annunzi.

Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 9 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-06-30;3195~art2 · fonte del testo

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