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[1]Un esemplare del supplemento anzidetto contenente gli annunzi sara' inviato gratuitamente:
[2]A tutti i municipi della provincia, i quali ne faranno immediatamente affissione all'albo pretorio;
[3]Alle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle Corti d'appello aventi giurisdizione nella provincia;
[4]A ciascuno dei giornali politici o amministrativi che si pubblicano nella provincia stessa.
[5]Sara' provveduto con disposizioni regolamentari alla vendita ed all'associazione del supplemento per gli annunzi.
Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 9 dicembre 2000
