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[1]Le inserzioni nei giornali prescritte dalla legge e dai regolamenti si faranno per ogni provincia del Regno in un supplemento al foglio periodico, che a cura della Prefettura verra' pubblicato esclusivamente per gli atti amministrativi, e per gli annunzi legali, amministrativi e giudiziari.

[2]Tale supplemento sara' pubblicato almeno due volte per settimana, salvo la maggior frequenza che in vista del bisogno potra' essere disposta dal Ministero dell'Interno.

Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 9 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:1876-06-30;3195~art1 · fonte del testo

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