Art. 99
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[1]Il presidente spieghera' all'imputato le ragioni e lo scopo della denunzia e lo invitera' a giustificarsi.
[2]Facendone l'imputato formale richiesta dovra' essergli accordata l'assistenza di un difensore.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
