Art. 98
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[1]Il termine a comparire non sara' minore di giorni cinque ne' maggiore di dieci da quello della notificazione eseguita colle norme del Codice di procedura penale.
[2]Qualora l'imputato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nel mandato di comparizione o non giustifichi la sua assenza, il presidente rilascera' contro il medesimo mandato di cattura.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
