Art. 97
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Il presidente del tribunale verifichera' sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denunzia, e non piu' tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta chiamera' innanzi a se' l'imputato con mandato di comparizione in cui saranno enunciate la imputazione con l'esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda e la facolta' di presentare le prove a discarico.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
