Art. 96
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Si avra' anche come diffamato chi e' designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia subito condanne o sia incorso di procedimenti indicati nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
