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Si avra' per diffamato colui che e' designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorita' e sia stato per tali titoli colpito da piu' sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorche' sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reita', ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art95 · fonte del testo

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