Art. 95
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Si avra' per diffamato colui che e' designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorita' e sia stato per tali titoli colpito da piu' sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorche' sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reita', ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
