Art. 94
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunziera' al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza e i diffamati per delitti, di cui agli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
