Art. 93
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[1]Coloro che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.
[2]Ove se ne allontanino, saranno tradotti innanzi al magistrato del luogo in cui sono trovati.
[3]Alla contravvenzione prevista in questo articolo si applica la pena dell'arresto fino ad un mese.
[4]Scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione nell'itinerario loro tracciato.
[5]La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorita' di pubblica sicurezza, indicata nel foglio di via, ed a quelli che contravvengono alla disposizione dell'articolo 89.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
