Art. 92
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I prefetti delle provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al Ministero, gli stranieri di cui all'articolo 90, e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di se' o siano sprovveduti di mezzi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
