Art. 91
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[1]Lo straniero espulso non puo' rientrare nel regno senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno.
[2]In caso di contravvenzione, sara' punito con l'arresto sino a sei mesi.
[3]Scontata la pena lo straniero sara' nuovamente espulso.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
