Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli stranieri condannati per delitto, potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.

[2]Il ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico, potra' ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non e' applicabile agli italiani non regnicoli.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art90 · fonte del testo

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