Art. 90
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[1]Gli stranieri condannati per delitto, potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.
[2]Il ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico, potra' ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non e' applicabile agli italiani non regnicoli.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
