Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di questo Capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanita' pubblica e di polizia locale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
