Art. 89
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[1]I condannati ad una pena non minore di anni tre o a pena maggiore di sei mesi per delitto contro la proprieta', o per contravvenzione alla ammonizione, e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono, appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza locale, che li provvedera' del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.
[2]Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, potranno essere tradotti in arresto innanzi all'autorita' suddetta.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
