Art. 88
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informera', nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando e' diretto.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
