Art. 87
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni, l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all'autorita' di pubblica sicurezza del circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
