Art. 86
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il ministro dell'interno, e, per sua delegazione, le autorita' dipendenti, possono per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
