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Chi, fuori del proprio comune desta ragionevoli sospetti con la sua condotta, e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non puo' o non vuol dare contezza di se' con qualche mezzo degno di fede, e' condotto dinanzi all'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare, con foglio di via obbligatorio, o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art85 · fonte del testo

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