Art. 85
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Chi, fuori del proprio comune desta ragionevoli sospetti con la sua condotta, e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non puo' o non vuol dare contezza di se' con qualche mezzo degno di fede, e' condotto dinanzi all'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare, con foglio di via obbligatorio, o anche, secondo le circostanze, per traduzione.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
