Art. 84
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[1]L'autorita' di pubblica sicurezza del circondario potra' permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.
[2]Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, e' punita coll'arresto fino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
