Art. 83
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I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al Procuratore del Re, affinche' sia proceduto a termini del Codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
