Art. 82
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[1]Con decreto reale saranno stabilite le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell'obbligo summenzionato, il modo per accertare che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.
[2]Il suddetto decreto reale sara' presentato al Parlamento per esser convertito in legge.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
