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[1]Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicita', ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque, non avendo fatto constatare dall'autorita' di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, e' colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

[2]Gli individui riconosciuti dall'autorita' locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell'autorita' medesima inviati in un ricovero di mendicita' od in altro istituto equivalente di altro comune.

[3]Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la Congregazione di carita' del rispettivo comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

[4]Mancando, o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sara' a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sara' a carico dello Stato.

[5]L'ente obbligato alla spesa avra' diritto di far constatare nuovamente, se l'individuo che deve essere mantenuto sia nelle condizioni sopra stabilite.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art81 · fonte del testo

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