Art. 80
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[1]Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicita' e' proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.
[2]La contravvenzione e' punita ai termini del Codice penale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
