Art. 8
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[1]L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' vietare, per ragioni d'ordine e di sanita' pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattr'ore prima.
[2]Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del Capo precedente.
[3]Il contravventore al divieto e' punito a termini del Codice penale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
