Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' vietare, per ragioni d'ordine e di sanita' pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattr'ore prima.

[2]Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del Capo precedente.

[3]Il contravventore al divieto e' punito a termini del Codice penale.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art8 · fonte del testo

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