Art. 79
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[1]I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorita' locale di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, eta' o comune di origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.
[2]Il contravventore e' punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
