Art. 78
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[1]L'autorita' locale di pubblica sicurezza rilascera' agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, Capo officina, impresario o padrone, un libretto secondo il modello che sara' determinato nel regolamento.
[2]Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, Capo officina, impresario o padrone dichiari sul libretto in occasione di licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
