Art. 77
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[1]Non puo' farsi commercio di cose preziose o di cose usate, senza dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
[2]L'esercente deve tenere un registro giornale delle operazioni di compra e vendita nella forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo all'autorita' di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.
[3]L'esercente che avra' comperate cose preziose, non puo' alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.
[4]Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.
[5]Il contravventore e' punito a termini del Codice penale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
