Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il contravventore alle disposizioni degli articoli 72 e 74, e' punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

[2]Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'articolo 72 malgrado il rifiuto dell'autorita' competente, sara' punito coll'ammenda sino a lire cento.

[3]Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art76 · fonte del testo

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