Art. 76
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[1]Il contravventore alle disposizioni degli articoli 72 e 74, e' punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.
[2]Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'articolo 72 malgrado il rifiuto dell'autorita' competente, sara' punito coll'ammenda sino a lire cento.
[3]Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
