Art. 74
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[1]Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 72, senza permesso dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
[2]Per gl'italiani non regnicoli si applica l'articolo 72.
[3]In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri puo' essere accordato dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
