Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Non puo' esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci, liquori, stampati o disegni; di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; ne' il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilasciera' certificato.
[2]La iscrizione dovra' rinnovarsi ogni anno.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
