Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Non puo' esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci, liquori, stampati o disegni; di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; ne' il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilasciera' certificato.

[2]La iscrizione dovra' rinnovarsi ogni anno.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art72 · fonte del testo

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