Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il contravventore alle disposizioni degli articoli 67 o 70 e' punito a termini del Codice penale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
