Art. 70
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[1]Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate negli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari nel modo che sara' determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.
[2]Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, ne' ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
