Art. 69
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[1]Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, che potra' vietarne 1'esercizio a chi non risulti di buona condotta.
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda sino a lire trenta, e, se ha aperto l'agenzia contro il divieto dell'autorita', con l'ammenda sino a lire cento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
