Art. 67
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[1]Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, senza la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
[2]La licenza puo' essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la Camera di commercio.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
