Art. 65
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[1]Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto puo' essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza.
[2]Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorita' e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.
[3]Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorita' competente.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
