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[1]Oltre a quanto e' disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

[2]Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorita' giudiziaria per il procedimento.

[3]Il contravventore e' punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art64 · fonte del testo

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