Art. 64
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[1]Oltre a quanto e' disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini.
[2]Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorita' giudiziaria per il procedimento.
[3]Il contravventore e' punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
