Art. 63
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[1]Non possono esercitarsi le arti tipografica litografica od altra simile, senza preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del luogo dell'esercizio o del nome del proprietario o di chi lo rappresenta.
[2]Dovra' pure dichiararsi ogni cambiamento di localita' o di persona.
[3]Il contravventore e' punito a termini del Codice penale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
