Art. 61
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli albergatori, i locandieri e coloro che danno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
