Art. 60
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[1]Non si puo' esercitare 1'industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
[2]L'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorita' locale, potra' vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone, di cui all'articolo 53.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
