Art. 6
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[1]Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti con la forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire saranno arrestate.
[2]La forza potra' essere usata eziandio se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.
[3]Le persone arrestate saranno deferite all'autorita' giudiziaria, e punite a termini dell'articolo 413 del Codice penale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
