Art. 59
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[1]In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi la sua buona condotta.
[2]A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 57.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
