Art. 58
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[1]L'autorita' di pubblica sicurezza del circondario puo' sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.
[2]Questa disposizione e' applicata anche alle cosi' dette cameracce o bettole di campagna.
[3]Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
