Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione con esso.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
