Art. 56
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[1]L'orario, cosi' per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'articolo 50, e' fissato dall'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.
[2]In tutte le sale di biliardo e di giuoco sara' esposta una tabella, vidimata dall'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati giuochi proibiti.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
