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[1]L'orario, cosi' per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'articolo 50, e' fissato dall'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

[2]In tutte le sale di biliardo e di giuoco sara' esposta una tabella, vidimata dall'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati giuochi proibiti.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art56 · fonte del testo

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