Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne avvisata l'autorita' locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sara' ritirata.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
