Art. 54
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[1]La licenza e' personale e dura fino al 31 dicembre di ciascun anno.
[2]Non si puo' cedere la licenza ad altri, ma si puo' condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purche' essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente.
[3]La stessa licenza puo' servire per due o piu' esercizi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
